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D.M. 07/05/1992- il secondo è relativo ad iniziative che adottano componenti commercialmente disponibili in sistemi e/o processi innovativi. A tali iniziative viene attribuito un punteggio unico pari al numero delle domande appartenenti al primo livello più la metà del numero delle domande del medesimo secondo livello; -il terzo è relativo ad iniziative che adottano sistemi e/o processi noti e commercialmente disponibili trasferiti in settori o in contesti produttivi nei quali detti sistemi o processi non hanno trovato applicazione e/o ad iniziative che presentano sostanziali contenuti innovativi per aspetti gestionali od organizzativi. A tali iniziative viene attribuito un punteggio pari al numero complessivo delle iniziative rientranti nei livelli primo e secondo più la metà del numero delle iniziative del medesimo terzo livello. 5. La valutazione complessiva viene effettuata ponendo le iniziative in un'unica graduatoria, in ordine crescente del valore della somma dei punteggi delle tre graduatorie di cui alle lettere i), ii), iii). In caso di pari punteggio viene attribuita priorità all'iniziativa che consegue un maggiore quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in GJ, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire; in caso di ulteriore pareggio prevale l'iniziativa che presenta un più elevato valore assoluto di rispamio energetico nell'intera vita dell'iniziativa. 6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande ovvero al momento della formazione della graduatoria stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione della iniziativa di cui al secondo comma lettera e). 7. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti entro centottanta giorni dal termine di presentazione delle domande. 1. Entro 180 giorni dai termini di presentazione delle domande, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inoltra al CIPE le proposte di assegnazione dei contributi. I contributi sono concessi nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE. L'importo del contributo è determinato in base alla scala valori riportata nell'allegato C. Il decreto di concessione fissa: l'importo del contributo e i tempi di realizzazione. Il decreto di concessione è notificato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario. 2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è prevista in un arco di tempo pluriennale, il contributo è concesso a valere sulle complessive autorizzazionipluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo considerato. Art. 6. Erogazione del contributo 1. L'erogazione dei contributi è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi e nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia a quanto previsto nell'art. 5 secondo comma. 2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro emanato ai sensi dell'art. 18 terzo comma e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili. 3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare di cui al primo commaArt. 2: a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1991, n. 55 e successive modificazioni concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale"; b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale; d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti: - la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti; -la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito o numero del conto corrente postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari); e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto disposto dall'art. 36 della legge 20-3-1970 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della zona; f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.); g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.); h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato e firmato dal collaudatore e dal beneficiario; i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta da bollo da un professionista iscritto negli albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione al relativo Albo. Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese sostenute e attestare: - la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo; - la conformità dell'opera realizzata alla normativa vigente; - l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito; l) documentazione di spesa secondo le modalità indicate negli allegati A e B del presente decreto. 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale. 3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio riportati nella relazione di cui al secondo comma devono permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda. Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli attesi devono essere indicati gli elementi di differenziazione rispetto alle aspettative. Art. 8.Verifiche 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità: a) complessità tecnica dell'iniziativa; b) complessità delle modalità della copertura finanziaria dell'iniziativa; c) rilevanza economica dell'iniziativa; d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive alla liquidazione di uno stato di avanzamento; e) variazione dei tempi di esecuzione; f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi; g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture accom pagnati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto può istituire commissioni costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione di personale dell'E- NEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche. Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Art. 9. Variazioni in corso d'opera e locazioni finanziarie 1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso. Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interessato. 2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria tramite società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art. 9, tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n. 64. 3. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma, nonchè le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al medesimo secondo comma, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Art. 10. Revoche 1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, non vengano documentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, ovvero non vengano documentati, allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle forniture di terzi ammesse a contributo; b) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 9 che comportino una riduzione dell'investimento previsto, il contributo concesso viene revocato, con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente alla riduzione 2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi ed oneri previsti dall'art. 7, il Ministro può revocare il contributo in tutto o in parte in relazione alla gravità degli inadempimenti. Art. 11. Abrogazione 1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9-1-1991, n. 10, è abrogato. Allegato A Modalità di documentazione delle spese sostenute Commesse esterne La spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture. Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme all'originale dal legale rappresentante della società, e debitamente quietanzata. Nel secondo caso gli elenchi di fatture, debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'accertamento della regolarità delle scritture contabili, che dichiari: |
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